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Statuto Nazionale A.R.I.

Art. 1
L'Associazione Radiotecnica Italiana - A.R.I.
- sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti
Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la
denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I.
Art. 2
L'Associazione ha sede legale ed amministrazione in Milano.
Art.3
Scopi dell'Associazione sono:
· a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione
di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;
·
b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal
Consiglio
Direttivo mediante apposita regolamentazione, i titolari di stazione di
ascolto (SWL), nonché tutti coloro che si interessano ai
problemi
radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;
· c) dare incremento agli studi scientifici in campo
radiantistico promuovendo esperimenti e prove;
·
d) costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica
Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la
disciplina
dell'attività radiantistica;
· e) tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti
similari ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
·
f) mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente
con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale
l'A.R.I. è filiazione per l'ltalia;
· g) costituire Centri di Informazioni tecniche a
disposizione dei propri Soci;
· h) distribuire ai Soci l'Organo Ufficiale
dell'Associazione.
Art. 4
L'Associazione è apolitica ed aconfessionale.
· Soci
Art. 5
L'Associazione
è composta da Soci Effettivi, Juniores ed Onorari. Tranne
questi
ultimi, essi sono tenuti a versare alla Segreteria Generale, entro il
periodo stabilito, una quota annuale che, per ogni anno,
sarà stata
fissata dal Consiglio Direttivo e resa nota entro e non oltre il 31
ottobre dell'anno precedente. Il versamento della quota annuale,
effettuato entro il termine di cui sopra, non da diritto a fruire dei
servizi arretrati. Una parte della quota annuale costituisce la quota
di Sezione che, con le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo, sarà
attribuita dall'A.R.I. alla Sezione competente tramite il rispettivo
Comitato Regionale al quale ne spetterà una percentuale
stabilita dal
Comitato Regionale medesimo per le proprie spese di gestione.
Art. 6
I
Soci Effettivi sono le persone fisiche di ineccepibile
moralità che
abbiano raggiunto la maggiore età , che godano dei diritti
civili e che
abbiano conseguita la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore, sempre che tale licenza non sia stata definitivamente
revocata per cause imputabili alla condotta del titolare. I Soci
Effettivi facenti parte di un medesimo nucleo familiare possono
richiedere di versare la quota stabilita per i Soci Juniores pur
conservando i diritti sociali. Il nucleo familiare riceve in tal caso
un solo fascicolo dell'Organo Ufficiale per ogni numero distribuito.
Art. 7
I
Soci Juniores sono le persone fisiche, pure di ineccepibile
moralità
che, trovandosi nelle stesse condizioni soggettive dei Soci Effettivi,
non abbiano tuttavia raggiunto la maggiore età. Essi sono
tenuti a
pagare la metà della quota stabilita per i Soci Effettivi,
non prendono
parte alle votazioni e non possono essere eletti nelle cariche sociali;
la loro domanda di ammissione dovrà essere validamente
sottoscritta.
Per il resto essi hanno gli stessi diritti dei Soci Effettivi.
Art. 8
I
Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali
benemerenze e come tali non hanno obbligo di versare alcuna quota. Essi
non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle
cariche associative, a meno che non siano già Soci Effettivi.
Art. 9
La
domanda di ammissione a Socio deve essere indirizzata per iscritto alla
Presidenza dell'A.R.I. Essa dovrà essere controfirmata da
due Soci
presentatori e contenere l'esplicita dichiarazione, da parte del
richiedente, di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia
radiantistica nonché alle norme statutarie ed alle
deliberazioni degli
organi direttivi dell'A.R.I. La domanda, accompagnata dalla quota
associativa annuale e da una quota di immatricolazione che per ogni
anno sarà fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà
essere inoltrata
tramite la Sezione competente la quale, mediante il proprio organo
appositamente designato dal Regolamento interno, vi apporrà
il parere
che, se negativo, dovrà essere motivato. Il nome
dell'aspirante Socio
dovrà essere pubblicato sull'Organo Ufficiale per eventuali
opposizioni
ed il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. non potrà quindi
deliberare sulla
domanda che un mese dopo tale pubblicazione.
Art. 10
La
deliberazione del Consiglio Direttivo dell'A.R.I. sull'ammissione o
meno dell'aspirante Socio è definitiva ed inappellabile; in
caso di
mancata ammissione, il Consiglio stesso non ha obbligo di indicarne il
motivo. In quest'ultimo caso al richiedente saranno restituite la
domanda e la quota versata, franche di spese, per lo stesso tramite
d'inoltro.
Art. 11
Salvo le eccezioni previste dal presente Statuto, i Soci in regola con
il pagamento della quota sociale hanno diritto:
· a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di
Sezione che per referendum;
· b) a ricevere la tessera sociale ed a fregiarsi del
distintivo sociale;
· c) a ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
·
d) a servirsi della Biblioteca dell'A.R.I. nonché dei Centri
di
Informazioni Tecniche secondo le norme stabilite dagli appositi
regolamenti;
· e) ad usufruire delle facilitazioni eventualmente
conseguite dall'A.R.I;
· f) a consultare lo schedario bibliografico;
· g) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal
Consiglio Direttivo dell'A.R.I.
Art. 12
La qualità di Socio dell'A.R.I. si perde per recesso o per
esclusione:
·
a) per recesso: il Socio può in qualsiasi momento recedere
dall'Associazione. Perché possa avere effetto con l'anno
successivo, la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale
dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre. Trascorso il termine suddetto, il
Socio recedente è tenuto a corrispondere le ulteriori
annualità
·
b) per esclusione: il Consiglio Direttivo può in ogni
momento procedere
alla esclusione del Socio per morosità o per gravi motivi,
sentito il
Comitato Regionale competente, e può immediatamente
deliberare la
sospensione cautelativa dai diritti sociali. Nei casi di esclusione per
gravi motivi, la deliberazione consiliare, per essere valida,
dovrà
riportare la maggioranza prescritta al comma 3 del successivo art. 26.
Se l'esclusione avviene per morosità , il Consiglio ha
diritto di
procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità
in corso;
il Socio moroso è comunque tenuto a corrispondere le quote
sociali fino
al regolare recesso o fino alla data della esclusione; in ogni caso
egli perde la sua qualità di Socio dopo due anni di
morosità
continuata. Se l'esclusione avviene per gravi motivi, sono restituiti
all'ex Socio tanti dodicesimi della quota annuale quanti sono i mesi
che ancora restano alla chiusura della gestione per l'anno in corso.
Art. 13
Per
fatti di minor gravità il Consiglio Direttivo, sempre
sentito il
Comitato Regionale competente ed assunte quelle informazioni che
riterrà, ha facoltà di sospendere con delibera
non impugnabile ed a suo
insindacabile giudizio il Socio dall'esercizio dei suoi diritti sociali
per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 14
Nel caso
di applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti art. 12, lettera b)
ed art. 13, il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno,
può
rendere di pubblica ragione i motivi del provvedimento.
Art. 15
Ogni
Socio ha diritto di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro
l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione
di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'A.R.I. o
priva dei requisiti necessari. Non è consentito reclamo
contro le
delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo Socio, ne
sospendano o ne escludano uno già Socio.
Patrimonio
Art. 16
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
· a) dalla Biblioteca;
· b) dalle donazioni, lasciti e versamenti straordinari
eventualmente fatti da Soci o da terzi.
Le
eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno al fondo
riserva, l'Assemblea può però deliberare il loro
investimento per
l'accrescimento del patrimonio sociale.
Organi dell'Associazione
Art. 17
Sono organi dell'Associazione;
· a) l'Assemblea Generale;
· b) il Consiglio Direttivo;
· c) il Collegio Sindacale.
Art. 18
Le
Assemblee Generali sono composte da due delegati per ogni regione,
secondo l'ordinamento amministrativo dello Stato, che votano secondo
quanto disposto dagli artt. 40 e 53; le Assemblee Generali possono
essere Ordinarie o Straordinarie.
Art. 19
L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta
all'anno per una data che normalmente non sarà posteriore al
30 aprile.
Art. 20
L'Assemblea
Generale Straordinaria è convocata tutte le volte che il
Consiglio
Direttivo od i Sindaci lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia
stata fatta motivata richiesta da tante delegazioni regionali che
rappresentino almeno un terzo dei Soci effettivi o direttamente da un
decimo dei Soci effettivi stessi, in regola con il pagamento delle
quote.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta la
località di convocazione delle Assemblee Ordinarie e
Straordinarie.
Art. 22
La
sede e la data dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con il
relativo Ordine del Giorno, saranno comunicate ai delegati regionali
almeno 30 giorni prima della data fissata dell'Assemblea. Le
Delegazioni Regionali che desiderino presentare proposte da inserire
all'Ordine del Giorno, devono far pervenire il relativo testo scritto
alla Segreteria Generale con congruo anticipo.
Art. 23
All'Assemblea Generale Ordinaria devono essere sottoposti:
· a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento
economico e sul funzionamento dell'Associazione;
· b) il bilancio consuntivo del precedente anno solare ed il
preventivo dell'anno in corso;
· c) la relazione del Collegio Sindacale;
·
d) i provvedimenti di scioglimento delle Sezioni, eventualmente
deliberati dai Comitati Regionali ed impugnati dalle Sezioni
interessate;
· e) gli altri argomenti eventualmente proposti sia
dal Consiglio Direttivo, sia dal Collegio dei Sindaci, sia dalle
Delegazioni Regionali ed iscritti all'Ordine del Giorno ai sensi del
precedente art. 22.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo è
composto da nove membri, di cui otto eletti per referendum (artt. 33 e
segg.) fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota ed
uno nominato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Quest'ultimo membro è esonerato da ogni eventuale obbligo di
cauzione e
non impegna la responsabilità dello Stato nei confronti di
chicchessia.
Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge tra i propri membri un
Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario Generale, un Vice
Segretario Generale ed un Cassiere. I componenti del Consiglio
Direttivo non possono ricoprire alcuna carica nella organizzazione
periferica dell'Associazione.
Art. 25
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per
Statuto non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea.
Art. 26
Per
la validità delle adunanze del Consiglio è
richiesta la presenza di
almeno cinque membri; nessuna adunanza sarà validamente
costituita se
non sarà presieduta dal Presidente (o, in sua assenza, da un
Vice
Presidente) con l'assistenza del Segretario Generale (o, in sua
assenza, del Vice Segretario Generale). Le delibere, eccettuate quelle
di cui al comma successivo, saranno valide se prese a maggioranza di
voti; in caso di parità prevarrà il voto del
Presidente o del Vice
Presidente che lo sostituisce. In nessun caso possono essere adottate
deliberazioni che non abbiano riportato almeno quattro voti favorevoli.
Le delibere di esclusione di Soci per gravi motivi di cui all'art. 12,
lettera b), per essere valide dovranno sempre essere approvate con
almeno sette voti favorevoli. Di tutte le riunioni del Consiglio
Direttivo sarà redatto sommario verbale e le deliberazioni
prese
saranno pubblicate nell'Organo Ufficiale. Ciascun Consigliere
intervenuto ha diritto di far inserire a verbale le proprie
dichiarazioni.
Art. 27
I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso
di vacanza e fino ad un massimo di due Consiglieri, durante il
triennio, il Consiglio Direttivo potrà provvedere a
sostituirli
nominando Consiglieri altri Soci effettivi, a meno che il Consiglio
stesso non preferisca indire apposite elezioni per colmare i vuoti. I
Consiglieri così nominati durano in carica sino allo scadere
del
triennio in corso. Le elezioni devono però essere senz'altro
indette
qualora i Consiglieri venuti a mancare siano più di due. In
tal caso i
Consiglieri chiamati eventualmente in precedenza dal Consiglio
decadono; essi possono però essere confermati con referendum.
Art. 28
I
Sindaci sono eletti per referendum un numero di tre effettivi e due
supplenti fra i Soci aventi i requisiti richiesti per i Consiglieri.
Art. 29
Ai
Sindaci spetta il controllo generale sull'amministrazione dell'Ente e
sulle votazioni a referendum; in particolare essi controllano
l'organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non
possono ricoprire alcuna carica nell'organizzazione periferica
dell'Associazione.
Art. 30
I Sindaci durano anch'essi in
carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di un
Sindaco, i due rimasti in carica provvedono a sostituirlo con uno dei
Sindaci supplenti, il quale durerà in carica sino allo
scadere del
triennio in corso.
Art. 31
Tutte le cariche sociali sono
gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate
per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente
autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il parere
del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per
quei
Consiglieri investiti di particolari incarichi di direzione
amministrativa o tecnica. Il Consiglio Direttivo può
deliberare che
siano altresì rimborsate, in tutto od in parte, le spese
vive sostenute
da coloro che devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
od alla Assemblea Generale, dai Sindaci nonché le spese di
rappresentanza della Presidenza.
Votazioni e delibere
Assemblee
Art. 32
Le votazioni avvengono in assemblea o per referendum.
Art. 33
·
a) Le votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo
di cui all'art. 24 e per la nomina dei Sindaci, sia effettivi che
supplenti di cui all'art. 28, per la revisione o modifica del presente
Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per la disposizione del
capitale, nonché per la adozione di qualsiasi altro
provvedimento di
vitale importanza per l'Associazione debbono avvenire per referendum
personale, segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi, in regola con
il pagamento delle quote ed aventi il godimento di tutti i diritti
sociali.
· b) Tutte le altre delibere non contemplate nel
precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea Generale,
formata dalle Delegazioni Regionali di cui all'art. 18.
Art. 34
Le
votazioni per referendum sono indette o dal Consiglio Direttivo o su
voto dell'Assemblea Generale, nel quale ultimo caso il Consiglio
dovrà
indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. All'uopo
il Consiglio trasmette a tutti i Soci aventi il godimento di tutti i
diritti sociali apposita scheda sotto il controllo del Collegio dei
Sindaci.
Art. 35
Il giorno di chiusura della votazione
per referendum dovrà essere fissato non prima del
venticinquesimo
giorno dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda.
Art. 36
Entro
il termine così fissato, i Soci faranno pervenire alla
Segreteria
Generale od ai recapiti stabiliti dai Collegio dei Sindaci la scheda
con il loro voto.
Art. 37
A maggior garanzia della
votazione per referendum, i Sindaci hanno la più ampia
facoltà nello
stabilire le modalità dl compilazione della scheda, del
relativo invio
ai Soci e dello scrutinio dei voti. I Sindaci, in queste operazioni di
sorveglianza e di scrutinio, possono farsi assistere da uno o
più Soci;
in ogni caso deve essere consentito a qualsiasi Socio, che si presenti
spontaneamente, di presenziare alle operazioni di scrutinio.
Art. 38
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci.
Art. 39
Le
Assemblee Generali, siano esse Ordinarie che Straordinarie, sono di
norma presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Vice
Presidente, ed in esse funge da segretario il Segretario Generale o il
Vice Segretario Generale, ma l'Assemblea ha facoltà di
scegliersi a
Presidente qualsiasi Delegato intervenuto.
Art. 40
In
prima convocazione l'Assemblea Generale potrà deliberare con
l'intervento di almeno la metà delle Delegazioni Regionali
che
rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci
Effettivi.
Per la seconda convocazione sarà sufficiente l'intervento di
almeno un
terzo delle Delegazioni Regionali che rappresentino almeno il trenta
per cento più uno dei Soci Effettivi. Le deliberazioni
saranno valide
in ogni caso quando riportino il voto favorevole della maggioranza
delle Delegazioni Regionali presenti, che abbiano insieme anche la
maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le Delegazioni
intervenute.
Art. 41
Occorrendo, l'Assemblea nomina di volta in volta gli scrutatori per le
votazioni assembleari.
Art. 42
Le votazioni assembleari avvengono con le modalità che
l'Assemblea di volta in volta deciderà.
Art. 43
In
ogni caso le delibere sociali, siano esse prese in Assemblea o per
referendum, devono essere pubblicate sull'Organo Ufficiale
dell'Associazione. Tuttavia il Consiglio, in caso di urgenza, ne
può
dare anticipata comunicazione ai Soci mediante invio per posta di
circolari ai singoli od eventualmente ai soli Comitati Regionali ed
alle Sezioni.
Probiviri
Art. 44
Al fine di
dirimere eventuali gravi divergenze fra Soci o fra Sezioni, su
richiesta di un Socio o di una Sezione interessata può
essere nominato
dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Regionale competente un Collegio
di Probiviri composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano
compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti
all'A.R.I. da
almeno dieci anni. Il più anziano dei tre membri
è il Presidente di
diritto.
Art 45
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed
istruisce la vertenza con le modalità che riterrà
più opportune. Il
lodo probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi; esso
è vincolativo per tutte le parti interessate ed
inappellabile. Il lodo,
redatto in forma scritta, sarà depositato in originale
presso la
Segreteria Generale nonché presso il Comitato Regionale
competente, il
quale ultimo curerà la trasmissione di copia del lodo a
tutti gli
interessati nel più breve tempo possibile. Il lodo
è segreto; potrà
esserne però data pubblicazione dalla Segreteria Generale su
richiesta
scritta di tutti gli interessati.
Art. 46
Poiché la
nomina dei Probiviri è eminentemente onorifica, i Soci che
accettino la
nomina stessa esplicano l'incarico gratuitamente anche per quanto
riguarda le spese vive che dovessero incontrare per l'esplicazione
dell'incarico stesso.
Rappresentanza e Firma
Art. 47
Il
Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione ed a lui
è devoluta la firma sociale. Firma libera, in assenza del
Presidente,
ha anche il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo può
delegare
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri
membri per la
direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici,
determinando i limiti della delega. Per gli atti di ordinaria
amministrazione, che non implichino alcuna responsabilità di
fronte ai
terzi, il Presidente, sotto la sua personale responsabilità,
può
delegare la firma ad uno o più Consiglieri e ad un
Segretario
Amministrativo. Lo stesso Presidente può delegare la firma
al Cassiere
- liberamente o congiuntamente alla sua - nei confronti di banche,
presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi
sociali.
Art. 48
Nessuna
obbligazione, di nessun genere, può essere assunta di fronte
a terzi
che non sia stata debitamente e previamente autorizzata dal Consiglio
Direttivo, autorizzazione che dovrà risultare da regolare
delibera. In
nessun caso il Consiglio Direttivo può autorizzare
l'assunzione di
alcuna obbligazione cambiaria.
Art. 49
I verbali di
assemblea saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della
Assemblea stessa e dagli eventuali scrutatori. I verbali di scrutinio
per le votazioni ad referendum saranno firmati dai Sindaci. I verbali
del Consiglio Direttivo saranno firmati da chi presiede il Consiglio e
da chi funge da segretario.
Sezioni e Comitati Regionali
Art. 50
Per
provvedere al raggruppamento dei Soci in sede periferica, possono
essere costituite Sezioni A.R.I. secondo quanto previsto dall'art. 52
del presente Statuto. Tutti i Soci devono necessariamente far parte di
una Sezione della Regione in cui essi hanno l'abituale domicilio. I
Soci della Sezione, oltre al versamento della quota sociale,
comprensiva - ai termini dell'art. 5, ultimo comma - della quota della
Sezione stessa, possono volontariamente versare contributi straordinari
alla Sezione di competenza. Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale
costituito nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le
direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un
regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati
Regionali
stessi.
Art. 51
I Comitati Regionali sono formati dai
rappresentanti delle Sezioni della Regione ed hanno la più
ampia
autonomia regolamentare. In particolare, essi provvedono, con propria
deliberazione, a stabilire le norme più opportune per la
propria
costituzione interna e per il proprio funzionamento; tali norme
dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale di
cui all'art. 18 ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 52
I
Comitati Regionali estendono la propria competenza su tutto il
territorio della Regione per quanto attiene alla costituzione,
funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle
Sezioni;
risolvono ogni tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le
direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior sviluppo
dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Per
l'esercizio di tali funzioni i Comitati Regionali si danno un proprio
regolamento che, come le norme di cui all'art. 51, dovrà
essere
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18
ed in armonia con il presente Statuto.
Art. 53
I Comitati
Regionali provvedono inoltre a nominare i propri Delegati alla
Assemblea Generale dell'A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente
comunicata alla Segreteria Generale. Le Delegazioni Regionali
intervengono alle Assemblee dell'A.R.I in rappresentanza dei Soci
Effettivi appartenenti alle Sezioni sulle quali i rispettivi Comitati
Regionali hanno competenza, con tanti voti quanti sono i Soci Effettivi
in possesso di tutti i diritti sociali nelle rispettive Regioni.
Art 54
La
costituzione dei Comitati Regionali le norme per la loro costituzione
interna ed il loro funzionamento di cui all'art. 51, i regolamenti di
cui all'art. 52, devono essere comunicati alla Segreteria Generale
dell'A.R.I. Eguale comunicazione è dovuta per le nomine e le
eventuali
variazioni alle cariche dei Comitati Regionali ed a quelle relative
alle Sezioni.
Art. 55
Le deliberazioni dei Comitati
Regionali e delle Sezioni non implicano in alcun caso
responsabilità
patrimoniale per la Sede Centrale.
Art. 56
I Comitati Regionali e le Sezioni possono avere un proprio patrimonio.
Organo Ufficiale
Art. 57
L'Organo
Ufficiale dell'A.R.I. è designato dal Consiglio Direttivo. A
dirigere
tale Organo il Consiglio designa uno dei propri membri.
Art. 58
L'Organo
Ufficiale deve pubblicare nel più breve termine e con
precedenza su
ogni altra pubblicazione - oltre alle delibere assembleari e per
referendum - i comunicati del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio
Sindacale. Avranno valore di atti ufficiali dell'Associazione soltanto
i comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale.
Art. 59
Per
le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano
attendere un'apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il
Consiglio stesso nomina un"Ufficio Stampa" composto dal Direttore
dell'Organo Ufficiale e da due membri del Consiglio. I componenti
l'Ufficio Stampa devono uniformarsi alle direttive che in proposito
saranno loro date dal Consiglio e dovranno assumere piena
responsabilità del loro operato.
Disposizioni finali
Art. 60
In
caso di scioglimento dell'Associazione, l'attivo netto sarà
devoluto
per intero a scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa ed in
conformità a quanto a questo riguardo sarà
deliberato dall'Assemblea,
escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i Soci.
Art. 61
Il presente Statuto, come i regolamenti relativi, sono obbligatori per
tutti i Soci dell'A.R.I.
Disposizioni transitorie
Art. 62
Coloro
che erano considerati godenti di tutti i diritti sociali
all'approvazione del presente Statuto saranno considerati Soci
Effettivi anche se non in possesso di licenza per l'esercizio di
stazione di radioamatore.
Art. 63
Qualora le Sezioni di
una o più Regioni non riuscissero a costituire un proprio
Comitato
Regionale o non provvedessero a nominare i propri Delegati di cui
all'art.53 per le Assemblee Generali, ai fini del computo della
maggioranza e dei voti nelle Assemblee stesse, la loro rappresentanza
è
delegata integralmente alla Delegazione di quella Regione il cui
capoluogo è geograficamente più vicino al
capoluogo della Regione per
la quale non è stato costituito il Comitato o designata la
relativa
Delegazione Regionale.
Art. 64
Dopo l'approvazione del
presente Statuto e per almeno due anni consecutivi, allo scopo di
permettere la formazione degli organi statutari previsti dagli artt. 51
e segg. e di verificarne la funzionalità, in luogo
dell'Assemblea
Generale dei Delegati Regionali di cui all'art 18 sarà
convocata
l'Assemblea Generale dei Delegati delle Sezioni. Le Delegazioni delle
Sezioni saranno formate da due Rappresentanti per ogni Sezione e da un
Rappresentante per ogni Gruppo che risultino costituiti all'entrata in
vigore del presente Statuto. In tal caso in prima convocazione
l'Assemblea Generale potrà deliberare con l'intervento di
almeno la
metà delle Sezioni e Gruppi che rappresentino almeno il
cinquanta per
cento più uno dei Soci Effettivi; in seconda convocazione
sarà
sufficiente l'intervento di almeno un terzo delle Sezioni e Gruppi che
rappresentino almeno il trenta per cento più uno dei Soci
Effettivi. Le
deliberazioni saranno valide in ogni caso quando riportino il voto
favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, che abbiano insieme
anche la maggioranza dei Soci Effettivi rappresentati da tutte le
Delegazioni intervenute.
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